Sentenza 11/1969 (ECLI:IT:COST:1969:11)
Massima numero 3111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
30/01/1969; Decisione del
30/01/1969
Deposito del 10/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/69 C. EGUAGLIANZA - REGIONI - CONFIGURABILITA' DI UNA VIOLAZIONE - LEGGE STATALE SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI AUTOSERVIZI - LEGITTIMITA'.
SENT. 11/69 C. EGUAGLIANZA - REGIONI - CONFIGURABILITA' DI UNA VIOLAZIONE - LEGGE STATALE SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI AUTOSERVIZI - LEGITTIMITA'.
Testo
Posto che una violazione del principio di eguaglianza a danno di una regione puo' essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza compiuta da una legge statale quando questa attribuisca ad una o piu' regioni un beneficio dal quale altre siano escluse, non ricorre questa ipotesi nel caso della legge 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
Posto che una violazione del principio di eguaglianza a danno di una regione puo' essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza compiuta da una legge statale quando questa attribuisca ad una o piu' regioni un beneficio dal quale altre siano escluse, non ricorre questa ipotesi nel caso della legge 28 marzo 1968, n. 375, con la quale e' stata disciplinata la concessione di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte