Sentenza 76/2020 (ECLI:IT:COST:2020:76)
Massima numero 43277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  25/02/2020;  Decisione del  25/02/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43276  43278  43279  43280  43281


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione delle norme di bilancio - Possibilità che le stesse costituiscano il veicolo per un contributo alle Regioni e agli enti locali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di costituzionalità degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3 della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2, Missione 2, allegato alla stessa, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in quanto la questione non poteva essere proposta avverso le norme di bilancio. Le norme di bilancio, anche se non sono la sede necessaria per l'attribuzione di risorse alle Regioni e agli enti locali, possono comunque costituire il veicolo per un contributo ad hoc. (Precedente citato: sentenza n. 84 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 833

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 835

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 841

legge  30/12/2018  n. 145  art. 3  co. 

legge  30/12/2018  n. 145  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte