Sentenza 12/1969 (ECLI:IT:COST:1969:12)
Massima numero 3114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
30/01/1969; Decisione del
30/01/1969
Deposito del 10/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/69 C. CONTRATTI COLLETTIVI - DELEGAZIONE DISPOSTA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - COLLEGI TECNICI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA.
SENT. 12/69 C. CONTRATTI COLLETTIVI - DELEGAZIONE DISPOSTA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - COLLEGI TECNICI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA.
Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel senso piu' comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana, sono costituzionalmente illegittimi il decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, nonche' il decreto presidenziale 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli articoli 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957. Cfr.: 129/1963, 50/1966.
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel senso piu' comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana, sono costituzionalmente illegittimi il decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, nonche' il decreto presidenziale 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli articoli 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957. Cfr.: 129/1963, 50/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte