Ordinanza 14/1969 (ECLI:IT:COST:1969:14)
Massima numero 3118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  30/01/1969;  Decisione del  30/01/1969
Deposito del 10/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3117


Titolo
ORD. 14/69 B. POLIZIA FERROVIARIA - REATI PREVISTI IN REGOLAMENTO EMANATO, PRIMA DELLA COSTITUZIONE, IN BASE A LEGGE - IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE PER VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto assoluto di rilevanza gia' dichiarato con la sentenza n. 73 del 1968, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 317, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, all. F, (contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici") sollevata, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge in materia penale, nel corso di un giudizio su contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873, n. 1687, sul presupposto, gia' escluso dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza per essere il regolamento anteriore alla Costituzione, che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denuciata della legge del 1865 (sulla quale si basa il regolamento del 1873) comporterebbe la illegittimita' e quindi la disapplicazione, nel giudizio a quo, delle norme del regolamento sui reati in esso contestati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte