Sentenza 15/1969 (ECLI:IT:COST:1969:15)
Massima numero 3119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/69 A. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CODICE PENALE, ART. 313, TERZO COMMA - POTERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - CONTRASTO CON LA POSIZIONE DI INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA GARANTITE ALLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 15/69 A. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - VILIPENDIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CODICE PENALE, ART. 313, TERZO COMMA - POTERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI DARE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - CONTRASTO CON LA POSIZIONE DI INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA GARANTITE ALLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disposizione dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa e' diretta, contrasta con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi cosituzionali 9 febbraio 1948 n. 1, 11 marzo 1953 n. 1 e 22 novembre 1967 n. 2, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte e' istituzionalmente chiamata a svolgere, a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della stessa legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.
La disposizione dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa e' diretta, contrasta con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi cosituzionali 9 febbraio 1948 n. 1, 11 marzo 1953 n. 1 e 22 novembre 1967 n. 2, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte e' istituzionalmente chiamata a svolgere, a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della stessa legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 0
legge costituzionale
art. 0
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art. 0
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte