Sentenza 15/1969 (ECLI:IT:COST:1969:15)
Massima numero 3121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/02/1969;  Decisione del  12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3119  3120  3122  3123  3124  3125  3126


Titolo
SENT. 15/69 C. CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONE - NATURA - NECESSITA' DI PIENA ED ASSOLUTA INDIPENDENZA DELL'ORGANO - GUARENTIGIE PER IL COLLEGIO E PER I SUOI SINGOLI COMPONENTI.

Testo
Le funzioni che la Corte costituzionale e' istituzionalmente chiamata a svolgere postulano che l'organo cui sono affidate sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la piu' rigorosa imparzialita' e l'effettiva parita' rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranita': postulano, in altri termini - come risulta dal testuale disposto dell'art. 137, comma primo, della Costituzione - un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilita' sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte