Sentenza 15/1969 (ECLI:IT:COST:1969:15)
Massima numero 3122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/69 D. CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 137, PRIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE - GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - IMPLICAZIONE - GARANZIA DELL'ORGANO NELLA SUA ASTRATTA IMPERSONALITA' E CONTINUITA'.
SENT. 15/69 D. CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 137, PRIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE - GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - IMPLICAZIONE - GARANZIA DELL'ORGANO NELLA SUA ASTRATTA IMPERSONALITA' E CONTINUITA'.
Testo
Le "garanzie di indipendenza dei giudici" che l'art. 137, primo comma, della Costituzione riserva alla legge costituzionale di stabilire si risolvono, com'e' ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali a struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerato nella sua astratta impersonalita' e continuita'.
Le "garanzie di indipendenza dei giudici" che l'art. 137, primo comma, della Costituzione riserva alla legge costituzionale di stabilire si risolvono, com'e' ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali a struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerato nella sua astratta impersonalita' e continuita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 137
Altri parametri e norme interposte