Sentenza 15/1969 (ECLI:IT:COST:1969:15)
Massima numero 3122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/02/1969;  Decisione del  12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3119  3120  3121  3123  3124  3125  3126


Titolo
SENT. 15/69 D. CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 137, PRIMO COMMA - RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE - GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - IMPLICAZIONE - GARANZIA DELL'ORGANO NELLA SUA ASTRATTA IMPERSONALITA' E CONTINUITA'.

Testo
Le "garanzie di indipendenza dei giudici" che l'art. 137, primo comma, della Costituzione riserva alla legge costituzionale di stabilire si risolvono, com'e' ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali a struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerato nella sua astratta impersonalita' e continuita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte