Sentenza 16/1969 (ECLI:IT:COST:1969:16)
Massima numero 3127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/69 A. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DISPOSIZIONE ENUNCIATIVA DI PRINCIPIO GENERALE - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICATIVE AVENTI PROPRIA INDIVIDUALITA' ED ESISTENZA GIURIDICA - AUTONOMO GIUDIZIO - FATTISPECIE - ART. 2243 COD. CIV. RISPETTO ALL'ART. 2109 COD. CIV..
SENT. 16/69 A. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DISPOSIZIONE ENUNCIATIVA DI PRINCIPIO GENERALE - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICATIVE AVENTI PROPRIA INDIVIDUALITA' ED ESISTENZA GIURIDICA - AUTONOMO GIUDIZIO - FATTISPECIE - ART. 2243 COD. CIV. RISPETTO ALL'ART. 2109 COD. CIV..
Testo
Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).
Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte