Sentenza 16/1969 (ECLI:IT:COST:1969:16)
Massima numero 3130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/02/1969;  Decisione del  12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3127  3128  3129


Titolo
SENT. 16/69 D. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - FERIE ANNUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2243 COD. CIV. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - NON COMPORTA L'ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 10 LEGGE N. 339 DEL 1958.

Testo
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 c.c., limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio" non consegue, a sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958, limitatamente allo stesso inciso. Infatti, le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato un periodo di ferie retribuite entro l'anno in cui si esplica il rapporto di lavoro (art. 10, commi primo e quarto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte