Sentenza 17/1969 (ECLI:IT:COST:1969:17)
Massima numero 3131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3132
Titolo
SENT. 17/69 A. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 17/69 A. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del cod. di proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perche' - come la Corte ha affermato nella precedente sent. 62 del 1966 - il principio del contradditorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati dall'impugnata disposizione dato che l'esecuzione provvisoria e' accordata al creditore dal giudice in "pendenza di opposizione" quando cioe' si e' gia' istaurato un normale giudizio di cognizione nel quale il debitore puo' formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa. La determinazione dell'ammontare della cauzione e del modo nel quale dev'essere prestata, e' affidata al prudente apprezzamento del giudice e se la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sara' eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le finalita' della norma, la cauzione ben potra' assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e richiamare altresi' il creditore alla responsabilita' di un corretto uso della norma e non di servirsene per fini vessatori od emulativi che sarebbero in ogni caso fonte della responsabilita' aggravata prevista dall'art. 96 Cod. proc. civ.. Cfr.: sent. n. 62/1966
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del cod. di proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perche' - come la Corte ha affermato nella precedente sent. 62 del 1966 - il principio del contradditorio ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati dall'impugnata disposizione dato che l'esecuzione provvisoria e' accordata al creditore dal giudice in "pendenza di opposizione" quando cioe' si e' gia' istaurato un normale giudizio di cognizione nel quale il debitore puo' formalmente e sostanzialmente esercitare il suo diritto di difesa. La determinazione dell'ammontare della cauzione e del modo nel quale dev'essere prestata, e' affidata al prudente apprezzamento del giudice e se la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sara' eseguita in modo giusto e scrupoloso, secondo le finalita' della norma, la cauzione ben potra' assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e richiamare altresi' il creditore alla responsabilita' di un corretto uso della norma e non di servirsene per fini vessatori od emulativi che sarebbero in ogni caso fonte della responsabilita' aggravata prevista dall'art. 96 Cod. proc. civ.. Cfr.: sent. n. 62/1966
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte