Bilancio e contabilità pubblica - Subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane - Riassegnazione delle relative risorse - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria e di spesa e dell'equilibrio di bilancio nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, che non prevedono l'assegnazione alle Regioni delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province attribuite alle Regioni medesime. Le funzioni trasferite si devono ormai ritenere indifferenziate rispetto alle altre funzioni regionali e devono, dunque, trovare copertura nel complesso del bilancio regionale. Ciò non esclude che possa esservi, e possa assumere rilievo costituzionale, una carenza di disponibilità finanziaria tale da pregiudicare il principio del finanziamento integrale delle funzioni regionali, ma, in tal caso, grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato. Al contrario, nel caso di specie, la questione è stata proposta senza considerazione del complessivo quadro finanziario e della sua adeguatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 205 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, perché le risorse disponibili possono subire modifiche, a condizione però che eventuali riduzioni non pregiudichino lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 275 del 2016, n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015).