Sentenza 17/1969 (ECLI:IT:COST:1969:17)
Massima numero 3132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3131
Titolo
SENT. 17/69 B. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 17/69 B. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - ART. 648, COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, Cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. La norma non comporta disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del debitore e quindi di diseguaglianza di trattamento tra creditore e debitore sotto tale aspetto dato che la cauzione posta a carico del primo, ha proprio la funzione di garantire il secondo dai danni eventualmente derivantigli dal decreto. Ed e' altresi' da escludere che la norma abbia inteso fare un trattamento diverso ai cittadini trovantisi in identica situazione, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione di un particolare strumento processuale, dato che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in considerazione la posizione processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del decreto, ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una cauzione. La previsione di siffatto onere processuale per il creditore, fondata su presupposti logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione, non viola percio' il principio di eguaglianza.
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, Cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. La norma non comporta disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del debitore e quindi di diseguaglianza di trattamento tra creditore e debitore sotto tale aspetto dato che la cauzione posta a carico del primo, ha proprio la funzione di garantire il secondo dai danni eventualmente derivantigli dal decreto. Ed e' altresi' da escludere che la norma abbia inteso fare un trattamento diverso ai cittadini trovantisi in identica situazione, assicurando solo ai creditori abbienti l'utilizzazione di un particolare strumento processuale, dato che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha soprattutto preso in considerazione la posizione processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della richiesta di immediata esecuzione del decreto, ed ha opportunamente condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una cauzione. La previsione di siffatto onere processuale per il creditore, fondata su presupposti logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione, non viola percio' il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte