Sentenza 19/1969 (ECLI:IT:COST:1969:19)
Massima numero 3136
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/02/1969; Decisione del
12/02/1969
Deposito del 17/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3137
Titolo
SENT. 19/69 A. REGIONE SARDA - ISTITUZIONE DI COMMISSIONE REGIONALE DI INCHIESTA SULL'E.T.F.A.S. - ECCESSO DELLA COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 19/69 A. REGIONE SARDA - ISTITUZIONE DI COMMISSIONE REGIONALE DI INCHIESTA SULL'E.T.F.A.S. - ECCESSO DELLA COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968: pertanto sono annullati la detta deliberazione ed il successivo decreto presidenziale regionale di nomina. La commissione nominata dalla presidenza del Consiglio regionale e' una vera commissione "d'inchiesta" con poteri d'intervento all'interno dell'E.T.F.A.S.. Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato eccede la competenza regionale poiche' presuppone una potesta' di vigilanza e di controllo consiliare su un ente di Stato che svolge essenzialmente funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (sent. 37 del 1966): funzioni che non mutano natura se vengono delegate alla Regione. L'art. 51 St. sardo deve essere inteso nel senso che gli elementi per far voti e proposte alle Camere potranno essere raccolti dal Consiglio regionale solo nell'esercizio di poteri derivantigli, sulle singole materie, da altre norme statutarie, come avverrebbe nel caso della semplice raccolta di notizie.
Non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina d'una commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968: pertanto sono annullati la detta deliberazione ed il successivo decreto presidenziale regionale di nomina. La commissione nominata dalla presidenza del Consiglio regionale e' una vera commissione "d'inchiesta" con poteri d'intervento all'interno dell'E.T.F.A.S.. Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato eccede la competenza regionale poiche' presuppone una potesta' di vigilanza e di controllo consiliare su un ente di Stato che svolge essenzialmente funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (sent. 37 del 1966): funzioni che non mutano natura se vengono delegate alla Regione. L'art. 51 St. sardo deve essere inteso nel senso che gli elementi per far voti e proposte alle Camere potranno essere raccolti dal Consiglio regionale solo nell'esercizio di poteri derivantigli, sulle singole materie, da altre norme statutarie, come avverrebbe nel caso della semplice raccolta di notizie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 51
Altri parametri e norme interposte