Sentenza 21/1969 (ECLI:IT:COST:1969:21)
Massima numero 3139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3140  3141  3142  3143


Titolo
SENT. 21/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - ONERE FINANZIARIO - NON INERISCE AD UN COMPITO DELLO STATO - INCIDENZA SULLA TOTALITA' DEI CITTADINI - ESCLUSIONE - GRAVA SOLO SUI DATORI DI LAVORO E SUI LAVORATORI - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'onere finanziario dell'assicurazione malattia non costituisce una spesa inerente ad un compito statale e non deve gravare sulla totalita' dei cittadini, ma sui datori di lavoro e sui lavoratori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 4

Altri parametri e norme interposte