Sentenza 21/1969 (ECLI:IT:COST:1969:21)
Massima numero 3139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - ONERE FINANZIARIO - NON INERISCE AD UN COMPITO DELLO STATO - INCIDENZA SULLA TOTALITA' DEI CITTADINI - ESCLUSIONE - GRAVA SOLO SUI DATORI DI LAVORO E SUI LAVORATORI - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 21/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - ONERE FINANZIARIO - NON INERISCE AD UN COMPITO DELLO STATO - INCIDENZA SULLA TOTALITA' DEI CITTADINI - ESCLUSIONE - GRAVA SOLO SUI DATORI DI LAVORO E SUI LAVORATORI - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'onere finanziario dell'assicurazione malattia non costituisce una spesa inerente ad un compito statale e non deve gravare sulla totalita' dei cittadini, ma sui datori di lavoro e sui lavoratori.
L'onere finanziario dell'assicurazione malattia non costituisce una spesa inerente ad un compito statale e non deve gravare sulla totalita' dei cittadini, ma sui datori di lavoro e sui lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte