Sentenza 21/1969 (ECLI:IT:COST:1969:21)
Massima numero 3140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MISURA DEI CONTRIBUTI - LEGGE 14 APRILE 1956, N. 307, ART. 1, SECONDO COMMA; LEGGE 31 DICEMBRE 1961, N. 1443, ART. 5; LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 830, ART. 15, TERZO COMMA; D.P.R. 31 DICEMBRE 1963, N. 2194, ART. 1 - FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTRIBUTI CALCOLATI SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI - SALVEZZA DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI DELLO STATO - CONFORMITA' ALL'ART. 38, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MISURA DEI CONTRIBUTI - LEGGE 14 APRILE 1956, N. 307, ART. 1, SECONDO COMMA; LEGGE 31 DICEMBRE 1961, N. 1443, ART. 5; LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 830, ART. 15, TERZO COMMA; D.P.R. 31 DICEMBRE 1963, N. 2194, ART. 1 - FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTRIBUTI CALCOLATI SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI - SALVEZZA DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI DELLO STATO - CONFORMITA' ALL'ART. 38, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme di cui agli artt. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307; 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443; 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830; e del D.P.R. 31 dicembre 1963 concernenti la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, si mantengono sulla linea dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, perche' fanno proprio il sistema del finanziamento per contributi calcolati sull'importo delle retribuzioni dovute ai lavoratori, senza respingere l'obbligo integrativo dello Stato.
Le norme di cui agli artt. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307; 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443; 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830; e del D.P.R. 31 dicembre 1963 concernenti la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, si mantengono sulla linea dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, perche' fanno proprio il sistema del finanziamento per contributi calcolati sull'importo delle retribuzioni dovute ai lavoratori, senza respingere l'obbligo integrativo dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte