Sentenza 76/2020 (ECLI:IT:COST:2020:76)
Massima numero 43280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
25/02/2020; Decisione del
25/02/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) conseguente alla modifica della base imponibile - Completa compensazione a favore delle Regioni di quest'ultimo - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale - Assenza di autonoma argomentazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) conseguente alla modifica della base imponibile - Completa compensazione a favore delle Regioni di quest'ultimo - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale - Assenza di autonoma argomentazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di specifiche e puntuali argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del MEF, Tabella n. 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione «Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro», allegato alla suddetta legge, che non stabiliscono il trasferimento alle Regioni di tutte le somme inerenti il minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014. La censura in esame è priva di autonomia argomentativa rispetto alla dedotta lesione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di specifiche e puntuali argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, insieme allo stato di previsione del MEF, Tabella n. 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione «Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro», allegato alla suddetta legge, che non stabiliscono il trasferimento alle Regioni di tutte le somme inerenti il minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014. La censura in esame è priva di autonomia argomentativa rispetto alla dedotta lesione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 833
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 835
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 841
legge
30/12/2018
n. 145
art. 3
co.
legge
30/12/2018
n. 145
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte