Sentenza 22/1969 (ECLI:IT:COST:1969:22)
Massima numero 3145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 128, PRIMO COMMA - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA' DELLE PENSIONI IN ORDINE ALLA CESSIONE ED A PROCEDURE ESECUTIVE O CAUTELARI - CONFORMITA' ALL'ART. 38 COST.
SENT. 22/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 128, PRIMO COMMA - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA' DELLE PENSIONI IN ORDINE ALLA CESSIONE ED A PROCEDURE ESECUTIVE O CAUTELARI - CONFORMITA' ALL'ART. 38 COST.
Testo
Il principio generale della intangibilita' delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alla cessione ed a procedure esecutive o cautelari, enunciato dal primo comma dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, converito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, risponde al precetto dell'art. 38, secondo comma della Costituzione. Al detto principio, sul riflesso delle particolari finalita' della tutela previdenziale, diretta ad assicurare i mezzi indispensabili di sostentamento ai lavoratori, che per invalidita' e vecchiaia non siano piu' in grado di provvedere, con un sufficiente reddito di lavoro, alle proprie esigenze di vita, sono consentite soltanto le eccezioni espressamente stabilite da disposizioni di legge, che siano aderenti ai precetti dell'art. 38, secondo comma della Costituzione (v. sent. 18/1960).
Il principio generale della intangibilita' delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alla cessione ed a procedure esecutive o cautelari, enunciato dal primo comma dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, converito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, risponde al precetto dell'art. 38, secondo comma della Costituzione. Al detto principio, sul riflesso delle particolari finalita' della tutela previdenziale, diretta ad assicurare i mezzi indispensabili di sostentamento ai lavoratori, che per invalidita' e vecchiaia non siano piu' in grado di provvedere, con un sufficiente reddito di lavoro, alle proprie esigenze di vita, sono consentite soltanto le eccezioni espressamente stabilite da disposizioni di legge, che siano aderenti ai precetti dell'art. 38, secondo comma della Costituzione (v. sent. 18/1960).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte