Sentenza 22/1969 (ECLI:IT:COST:1969:22)
Massima numero 3146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - FUNZIONE EX ART. 38 COST. - MISURE IN LARGO SENSO ESPROPRIATIVE - CARATTERE ECCEZIONALE E LIMITATO.
SENT. 22/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - FUNZIONE EX ART. 38 COST. - MISURE IN LARGO SENSO ESPROPRIATIVE - CARATTERE ECCEZIONALE E LIMITATO.
Testo
Le pensioni per invalidita' e vecchiaia, secondo il principio espresso nell'art. 38, secondo comma Cost., rispondono al criterio di pubblico interesse inteso ad assicurare la corresponsione agli aventi diritto di un "minimum" vitale, il cui ammontare e' determinato dal legislatore con apprezzamenti a lui riservati. Esse, per loro natura e per le finalita' alimentari alle quali assolvono, per principio generale sono sottratte alla disponibilita' degli interessati, ad ogni misura cautelare od espropriativa, nonche' alla compensazione, pur nelle forme della trattenuta. Nelle ipotesi eccezionali nelle quali, a tutela dell'interesse dei creditori, siano ammesse tali misure in largo senso espropriative, queste devono essere strettamente circoscritte secondo espresse e tassative disposizioni, concernenti sia la specie del credito vantato contro l'assicurato, sia la parte della pensione che possa costituire oggetto di realizzazione coattiva di detto credito.
Le pensioni per invalidita' e vecchiaia, secondo il principio espresso nell'art. 38, secondo comma Cost., rispondono al criterio di pubblico interesse inteso ad assicurare la corresponsione agli aventi diritto di un "minimum" vitale, il cui ammontare e' determinato dal legislatore con apprezzamenti a lui riservati. Esse, per loro natura e per le finalita' alimentari alle quali assolvono, per principio generale sono sottratte alla disponibilita' degli interessati, ad ogni misura cautelare od espropriativa, nonche' alla compensazione, pur nelle forme della trattenuta. Nelle ipotesi eccezionali nelle quali, a tutela dell'interesse dei creditori, siano ammesse tali misure in largo senso espropriative, queste devono essere strettamente circoscritte secondo espresse e tassative disposizioni, concernenti sia la specie del credito vantato contro l'assicurato, sia la parte della pensione che possa costituire oggetto di realizzazione coattiva di detto credito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte