Sentenza 22/1969 (ECLI:IT:COST:1969:22)
Massima numero 3147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3144  3145  3146


Titolo
SENT. 22/69 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N 1827, ART. 128, SECONDO COMMA - DIRITTO DELL'I.N.P.S. DI TRATTENUTA, IN VIA DI COMPENSAZIONE, SULLE PENSIONI DA ESSO DOVUTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 128, secondo comma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in quanto col solo limite, non sufficiente, del previo provvedimento giudiziario, per qualsiasi titolo e senza limitazione di ammontare, conferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facolta' di esercitare il diritto di trattenuta, in via di compensazione, sulle pensioni da esso dovute, non risponde al precetto dell'articolo 38, secondo comma della Costituzione. Detta norma e' pertanto, costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte