Sentenza 23/1969 (ECLI:IT:COST:1969:23)
Massima numero 3148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3149  3150


Titolo
SENT. 23/69 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 91 - ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DI SCRITTURE PRIVATE DELL'IMPRENDITORE NON ANCORA DICHIARATO FALLITO E SOGGETTE A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - ONERE PER IL CURATORE DEL FALLIMENTO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER L'INTERO ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge di registro) che impone (anche) al curatore del fallimento il quale, ai sensi degli artt. 106 e 108 della stessa legge, voglia avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere dall'imprenditore commerciale non ancora dichiarato fallito e soggette a registrazione in termine fisso, e debba richiederne la registrazione, l'obbligo di pagare per intero l'ammontare dell'imposta in occasione del compimento di tale atto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte