Sentenza 23/1969 (ECLI:IT:COST:1969:23)
Massima numero 3149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3148  3150


Titolo
SENT. 23/69 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 91 - ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DI SCRITTURE PRIVATE DELL'IMPRENDITORE NON ANCORA DICHIARATO FALLITO E SOGGETTE A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - REGISTRAZIONE RICHIESTA DAL CURATORE DEL FALLIMENTO IN RELAZIONE AL PROPRIO AUTONOMO INTERESSE - COSTITUISCE ONERE, NON OBBLIGO.

Testo
Il curatore del fallimento che richieda la registrazione di un atto posto in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, si presenta nei confronti dell'atto e dell'amministrazione finanziaria dello Stato come portatore di un interesse autonomo: conseguentemente sopra di lui non grava un obbligo di registrazione, ma soltanto un onere, in rapporto all'interesse dell'ufficio fallimentare a disporre per il giudizio della singola scrittura registrata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte