Sentenza 23/1969 (ECLI:IT:COST:1969:23)
Massima numero 3150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/69 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 91 - ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DI SCRITTURE PRIVATE DELL'IMPRENDITORE NON ANCORA DICHIARATO FALLITO E SOGGETTE A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - ONERE PER IL CURATORE DEL FALLIMENTO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER INTERO ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/69 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 91 - ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DI SCRITTURE PRIVATE DELL'IMPRENDITORE NON ANCORA DICHIARATO FALLITO E SOGGETTE A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - ONERE PER IL CURATORE DEL FALLIMENTO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER INTERO ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 91 della legge di registro che impone anche al curatore del fallimento di pagare per intero l'imposta di registro sugli atti posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e che debbano essere presentati in giudizio, non viola l'art. 3 della Costituzione in rapporto al principio della par condicio creditorum. Tale norma non si pone sul terreno della ripartizione dell'attivo e non e' destinata ad operare entro i confini segnati dalle relative disposizioni che presuppongono e rispettano la par condicio creditorum. Essa rientra invece tra le disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro, realizzando, anzi, una posizione di eguaglianza tra tutti i debitori di imposta, ed opera nell'ambito del meccanismo di esazione dell'imposta.
L'art. 91 della legge di registro che impone anche al curatore del fallimento di pagare per intero l'imposta di registro sugli atti posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e che debbano essere presentati in giudizio, non viola l'art. 3 della Costituzione in rapporto al principio della par condicio creditorum. Tale norma non si pone sul terreno della ripartizione dell'attivo e non e' destinata ad operare entro i confini segnati dalle relative disposizioni che presuppongono e rispettano la par condicio creditorum. Essa rientra invece tra le disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro, realizzando, anzi, una posizione di eguaglianza tra tutti i debitori di imposta, ed opera nell'ambito del meccanismo di esazione dell'imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte