Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3152  3153  3154  3155


Titolo
SENT. 24/69 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 16 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le considerazioni svolte nella sentenza 8 marzo 1962, n. 20, sarebbero gia' sufficienti ad escludere che gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, obblighi per loro natura puntuali e strettamente circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della liberta' personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt. 13 e 16 della Costituzione, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme rispettivamente previste.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte