Bilancio e contabilità pubblica - Minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) conseguente alla modifica della base imponibile - Completa compensazione a favore delle Regioni di quest'ultimo - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, dei principi di corrispondenza tra funzioni e risorse e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, che non stabiliscono il trasferimento alle Regioni delle somme inerenti il minor gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014. Al fine di compensare le minori entrate, l'art. 8, comma 13-duodecies, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., ha previsto un apposito contributo, peraltro ritenuto unanimemente adeguato in sede di Conferenza permanente. Né, inoltre, la ricorrente ha dimostrato che la riduzione del gettito sia di entità tale da pregiudicarne lo svolgimento delle funzioni regionali, producendo uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 140 del 2017 e n. 121 del 2013).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dell'IRAP rientra nella potestà legislativa esclusiva statale in materia tributaria, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., con la conseguenza che la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2019 e n. 177 del 2014).