Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3151  3153  3154  3155


Titolo
SENT. 24/69 B. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
Gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori configurano una ipotesi di prestazioni personali, che a norma dell'art. 23 della Costituzione, possono dalla legge essere validamente imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie, gli interessi di giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il fallito e' il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un atto del giudice, qual'e' appunto la sentenza dichiarativa di fallimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte