Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3151  3152  3154  3155


Titolo
SENT. 24/69 C. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CRETITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - CIRCOSCRITTA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE.

Testo
Avendo la presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, e' dalla legge stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalita' degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria, tanto e' vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito puo' essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale, per cui non puo' dirsi violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte