Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
13/02/1969; Decisione del
13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/69 C. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CRETITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - CIRCOSCRITTA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE.
SENT. 24/69 C. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CRETITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - CIRCOSCRITTA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE.
Testo
Avendo la presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, e' dalla legge stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalita' degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria, tanto e' vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito puo' essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale, per cui non puo' dirsi violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Avendo la presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, e' dalla legge stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalita' degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria, tanto e' vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito puo' essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale, per cui non puo' dirsi violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte