Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3151  3152  3153  3155


Titolo
SENT. 24/69 D. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - ESEMPLIFICAZIONE DI ALTRI OBBLIGHI IMPOSTI AI CITTADINI.

Testo
Sotto il profilo della strumentalita' rispetto all'esigenza di soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di presentazione del fallito agli organi fallimentari non ha natura diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino, di prestare testimonianza in giudizio, o dagli obblighi che possono essere imposti nelle ipotesi di cui all'art. 652 del codice penale (in ordine ai quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 9 luglio 1959, ebbe a dichiarare non fondata una questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13), o dall'obbligo di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del t.u. del 1931 (questo pure ritenuto, con sentenza 24 aprile 1967, n. 52, non contrastante con l'art. 13), od anche, sopra un piano diverso, da quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza 15 marzo 1960, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte