Sentenza 24/1969 (ECLI:IT:COST:1969:24)
Massima numero 3155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  13/02/1969;  Decisione del  13/02/1969
Deposito del 20/02/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3151  3152  3153  3154


Titolo
SENT. 24/69 E. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE E IMPLICANTI LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA' DEI CITTADINI - INCIDENZA SULLE FATTISPECIE TIPICHE GARANTITE DAGLI ARTT. 13 E 16 COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
L'adempimento di obblighi, quali quello inerente al fallito di presentarsi personalmente ogni qual volta ne sia richiesto agli organi fallimentari, implica ovviamente come conseguenza la limitazione di attivita' che il soggetto cui sono imposti potrebbe altrimenti svolgere liberamente ed a suo pieno arbitrio, poiche' sempre e per definizione l'imposizione di prestazioni personali comporta - in fatto - conseguenze del genere; ma nel caso in esame tali limitazioni, mentre da un lato sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis dalla sentenza dichiarativa di fallimento, d'altro lato non incidono direttamente nell'ambito delle fattispecie tipiche garantite dagli artt. 13 e 16 della Costituzione. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 49 ed all'art. 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), concernente l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente agli organi fallimentari ogni qual volta ne sia richiesto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte