Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3157  3159  3160  3161  3162  3163  3164


Titolo
SENT. 26/69 B. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.

Testo
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 1

Altri parametri e norme interposte