Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/69 B. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.
SENT. 26/69 B. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.
Testo
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 1
Altri parametri e norme interposte