Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3157  3158  3160  3161  3162  3163  3164


Titolo
SENT. 26/69 C. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - LIMITI ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE DEL TERMINE.

Testo
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che consente di limitare la tutela dei figli naturali in considerazione delle esigenze della famiglia legittima, poiche', se e' vero che la funzione fondamentale dei limiti previsti dal successivo quarto comma e' quella di evitare pregiudizi alla famiglia legittima, non si puo' negare tuttavia ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti; pertanto non puo' ritenersi illegittima, ancorche' non necessaria, l'imposizione di un termine di decadenza all'azione di dichiarazione giudiziale della paternita'. Cfr.: 58/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Costituzione  art. 30  co. 4

Altri parametri e norme interposte