Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3157  3158  3159  3160  3162  3163  3164


Titolo
SENT. 26/69 E. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.

Testo
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte