Ricorso in via principale - Impugnativa proposta in via cautelativa - Interpretazione non implausibile delle disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è d'ostacolo all'ammissibilità delle censure che il ricorso sia promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla Regione autonoma ricorrente le disposizioni impugnate. L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, infatti, deve considerarsi non implausibile, perché le norme impugnate, là dove fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali.
Nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio dell'ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017).