Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/69 F. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.
SENT. 26/69 F. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.
Testo
L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.
L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte