Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3157  3158  3159  3160  3161  3162  3163


Titolo
SENT. 26/69 H. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI RETROATTIVI - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI.

Testo
Il problema di stabilire se le sentenze di annullamento della Corte costituzionale operino retroattivamente deve essere affidato per la sua soluzione ai giudici di merito. Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esso impliciti, dai quali si argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilita' degli effetti derivati da rapporti esauriti, mentre nella specie tale esigenza non puo' desumersi dal puro e semplice richiamo dell'art. 3 Cost. Cfr.: 58/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte