Sentenza 26/1969 (ECLI:IT:COST:1969:26)
Massima numero 3164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/69 H. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI RETROATTIVI - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI.
SENT. 26/69 H. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI RETROATTIVI - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI.
Testo
Il problema di stabilire se le sentenze di annullamento della Corte costituzionale operino retroattivamente deve essere affidato per la sua soluzione ai giudici di merito. Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esso impliciti, dai quali si argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilita' degli effetti derivati da rapporti esauriti, mentre nella specie tale esigenza non puo' desumersi dal puro e semplice richiamo dell'art. 3 Cost. Cfr.: 58/1967.
Il problema di stabilire se le sentenze di annullamento della Corte costituzionale operino retroattivamente deve essere affidato per la sua soluzione ai giudici di merito. Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esso impliciti, dai quali si argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilita' degli effetti derivati da rapporti esauriti, mentre nella specie tale esigenza non puo' desumersi dal puro e semplice richiamo dell'art. 3 Cost. Cfr.: 58/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte