Sentenza 27/1969 (ECLI:IT:COST:1969:27)
Massima numero 3165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/69 A. LAVORO - LAVORATRICI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 7, ART. 1, ULTIMO COMMA - FACOLTA' DEL DATORE DI LAVORO DI PROVARE CHE IL LICENZIAMENTO NON E' STATO INTIMATO PER CAUSA DI MATRIMONIO - LIMITAZIONE A DETERMINATE IPOTESI - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 27/69 A. LAVORO - LAVORATRICI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 7, ART. 1, ULTIMO COMMA - FACOLTA' DEL DATORE DI LAVORO DI PROVARE CHE IL LICENZIAMENTO NON E' STATO INTIMATO PER CAUSA DI MATRIMONIO - LIMITAZIONE A DETERMINATE IPOTESI - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Tra i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto del licenziamento delle lavoratrici che contraggono matrimonio e dell'inserzione nei contratti di lavoro e nei regolamenti delle "clausole di nubilato", sancito dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7, e' la presunzione, posta dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima, che il licenziamento, se intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa, sia stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, e non da altre cause. Per vincere tale presunzione il datore di lavoro ha facolta' di provare che la lavoratrice non e' stata licenziata a causa di matrimonio, nei soli casi: a) di colpa della lavoratrice che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda alla quale ella sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine. Da tali ipotesi va esclusa quella concernente la riduzione di personale. Peraltro anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed e' solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge.
Tra i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto del licenziamento delle lavoratrici che contraggono matrimonio e dell'inserzione nei contratti di lavoro e nei regolamenti delle "clausole di nubilato", sancito dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7, e' la presunzione, posta dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima, che il licenziamento, se intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa, sia stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, e non da altre cause. Per vincere tale presunzione il datore di lavoro ha facolta' di provare che la lavoratrice non e' stata licenziata a causa di matrimonio, nei soli casi: a) di colpa della lavoratrice che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda alla quale ella sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine. Da tali ipotesi va esclusa quella concernente la riduzione di personale. Peraltro anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed e' solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte