Sentenza 27/1969 (ECLI:IT:COST:1969:27)
Massima numero 3166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3165  3167  3168  3169


Titolo
SENT. 27/69 B. LAVORO - LAVORATRICI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 7 - FINALITA' - SUPERAMENTO DEL CONFLITTO TRA L'INTERESSE DELLE LAVORATRICI ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ED IL CONTRAPPOSTO INTERESSE DEI DATORI DI LAVORO - FONDAMENTO DELLA LEGGE IN PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 37 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 9 gennaio 1963, n. 7, fu emanata in seguito alla prassi, in precedenza largamente diffusa, dei licenziamenti delle lavoratrici in occasione del loro matrimonio, ed allo scopo di dirimere, nel senso piu' rispondente alle esigenze della societa', il conflitto, derivatone, tra l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro. Tali finalita' sono state perseguite non soltanto con le disposizioni sui licenziamenti, ma anche attraverso una piu' ampia mutualizzazione (artt. 3 e segg.) degli oneri finanziari gia' posti a carico dei datori di lavoro dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Nel quadro di questa premessa, la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio appare sorretta da ragioni che trovano riscontro nella realta' sociale e legittimo fondamento in una pluralita' di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative intese a sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria liberta' di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione. Tali principi costituzionali sono espressi: a) dall'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non puo' non essere compresa la liberta' di contrarre matrimonio; b) dall'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; c) dall'art. 31, che affida alla Repubblica il compito di agevolare la formazione della famiglia, e, quindi, di intervenire la' dove questa sia anche indirettamente ostacolata; d) dall'art. 37, che, stabilendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non puo' non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la liberta' di diventare sposa e madre; e) dalle norme dell'art. 4 e da quelle dell'art. 35, primo comma, sulla tutela del lavoro, che la Costituzione, in coerenza con l'art. 1, colloca in testa al titolo terzo relativo ai rapporti economici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte