Sentenza 27/1969 (ECLI:IT:COST:1969:27)
Massima numero 3167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/69 C. LAVORO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - REGIME PREFERENZIALE PER DETERMINATE CATEGORIE - LEGITTIMITA' - LIMITI - FATTISPECIE - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N.7, ART. 1, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/69 C. LAVORO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - REGIME PREFERENZIALE PER DETERMINATE CATEGORIE - LEGITTIMITA' - LIMITI - FATTISPECIE - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N.7, ART. 1, ULTIMO COMMA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nelle sue valutazioni di ordine politico, il legislatore puo' ben stabilire un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie, tutte le volte che sussistano motivi che lo giustifichino. La particolare situazione delle donne lavoratrici a cui si e' inteso far fronte con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, legittima la particolare protezione ad esse accordata (peraltro entro circoscritti limiti di tempo). Pertanto il trattamento riservato alle lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori.
Nelle sue valutazioni di ordine politico, il legislatore puo' ben stabilire un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie, tutte le volte che sussistano motivi che lo giustifichino. La particolare situazione delle donne lavoratrici a cui si e' inteso far fronte con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, legittima la particolare protezione ad esse accordata (peraltro entro circoscritti limiti di tempo). Pertanto il trattamento riservato alle lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte