Sentenza 27/1969 (ECLI:IT:COST:1969:27)
Massima numero 3168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/02/1969; Decisione del
14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/69 D. LAVORO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 7, ART. 1, ULTIMO COMMA - PRESUNZIONE DELLA CAUSA DI MATRIMONIO PER I LICENZIAMENTI AVVENUTI IN DATE CIRCOSTANZE DI TEMPO - NON VIOLA LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/69 D. LAVORO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 7, ART. 1, ULTIMO COMMA - PRESUNZIONE DELLA CAUSA DI MATRIMONIO PER I LICENZIAMENTI AVVENUTI IN DATE CIRCOSTANZE DI TEMPO - NON VIOLA LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La presunzione della causa di matrimonio per i licenziamenti di lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno, stabilita dalla legge 9 gennaio 1963 n. 7, non compromette la liberta' dell'imprenditore, ma realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione.
La presunzione della causa di matrimonio per i licenziamenti di lavoratrici nubende o sposate da meno di un anno, stabilita dalla legge 9 gennaio 1963 n. 7, non compromette la liberta' dell'imprenditore, ma realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte