Sentenza 28/1969 (ECLI:IT:COST:1969:28)
Massima numero 3171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  14/02/1969;  Decisione del  14/02/1969
Deposito del 05/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3170


Titolo
SENT. 28/69 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 553, N. 2 - ISTANZA PER LA REVISIONE DEL GIUDICATO PENALE - ESCLUSIONE PER DETERMINATI SOGGETTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La norma contenuta nell'art. 553, n. 2, del Cod. proc. pen., nella parte in cui esclude dal diritto di proporre istanza per la revisione del giudicato penale, coloro che siano stati condannati per contravvenzione e non siano stati dichiarati, in conseguenza della stessa pronunzia, contravventori abituali o professionali, e' in contrasto col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo detta esclusione, in rapporto alle finalita' ed alla positiva disciplina dell'istituto, sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversita' di situazioni, in confronto degli altri soggetti a favore dei quali la revisione e' ammessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte