Impiego pubblico - Disciplina per l'indizione di concorsi pubblici unici per figure professionali omogenee - Individuazione, con decreto ministeriale, delle modalità di reclutamento semplificate - Ambito di applicazione - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della competenza statutaria regionale nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, e dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, della competenza legislativa integrativa attuativa regionale in materia di igiene e sanità, delle previsioni statutarie a tutela del bilinguismo, nonché della competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Non applicabilità della disciplina impugnata alla Regione autonoma - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. l), 4 e 38 dello statuto speciale, dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impugnate disciplinano le modalità di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, individuando i criteri per l'indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento. Esse, nel disciplinare dettagliatamente l'espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale, né precludono l'applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell'esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma Valle d'Aosta; tanto basta per escludere anche la violazione del principio di leale collaborazione, poiché le modalità semplificate adottate per le procedure concorsuali - demandate dalle norme statali impugnate a un decreto ministeriale - non applicandosi alla Regione ricorrente esulano da qualunque confronto in sede di Conferenza unificata. Egualmente non fondata è la censura che riguarda la violazione del principio del bilinguismo, che è invece garantito dalla normativa regionale vigente. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., esse - che pure superano il vaglio di ammissibilità in quanto la Regione desume dalla violazione degli indicati parametri la lesione della propria sfera di competenza in materia di organizzazione amministrativa - perdono consistenza essendo esclusa l'incidenza della normativa statale denunciata sulla sfera di competenza regionale.
A seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione, alla Regione autonoma Valle d'Aosta spetta la più ampia competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Quest'ultimo è, infatti, applicabile alla Regione in virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dallo statuto speciale. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018).