Sentenza 31/1969 (ECLI:IT:COST:1969:31)
Massima numero 14376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/02/1969;  Decisione del  27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14377  14378  14379  14380  14381


Titolo
SENT. 31/69 A. SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 330 COD. PENALE - PERMANENZA IN VIGORE NONOSTANTE L'ABROGAZIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO.

Testo
L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo percio' essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o piu' persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non puo' ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto piu' che la genericita' della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalita' rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte