Sentenza 31/1969 (ECLI:IT:COST:1969:31)
Massima numero 14377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
27/02/1969; Decisione del
27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONE INTERPRETATIVA - LIMITI.
SENT. 31/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONE INTERPRETATIVA - LIMITI.
Testo
Allorche' si renda necessario per decidere della loro applicabilita' alle leggi denunciate, la Corte costituzionale puo' accertare quali siano i limiti del diritto di sciopero che sono previsti dall'art. 40 della Costituzione e la cui determinazione e' demandata al legislatore. Quest'ultimo infatti non puo' esercitare tale suo potere in modo tale da ledere altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di beni singoli, pari ordinati rispetto a quelli affidati all'autotutela di categoria, oppure alle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunita' e dello Stato. Ne' puo' ammettersi che l'intervento della Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sia stato esercitato ed in confronto della legge a tale scopo emanata, perche', a parte l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del legislatore, proveniente da una fonte sopraordinata, com'e' la Costituzione, precede e condiziona la sua attivita'. Il compito affidato alla Corte, tuttavia, non puo' spingersi al di la' della determinazione del criterio generale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione: compete invece al giudice di merito procedere all'applicazione del criterio stesso ai casi concreti, in base alla valutazione di tutti gli elementi che, nelle singole situazioni, concorrono a far decidere circa l'appartenenza a categorie per le quali il riconoscimento del diritto all'astensione collettiva dal lavoro rischi di compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962.
Allorche' si renda necessario per decidere della loro applicabilita' alle leggi denunciate, la Corte costituzionale puo' accertare quali siano i limiti del diritto di sciopero che sono previsti dall'art. 40 della Costituzione e la cui determinazione e' demandata al legislatore. Quest'ultimo infatti non puo' esercitare tale suo potere in modo tale da ledere altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di beni singoli, pari ordinati rispetto a quelli affidati all'autotutela di categoria, oppure alle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunita' e dello Stato. Ne' puo' ammettersi che l'intervento della Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sia stato esercitato ed in confronto della legge a tale scopo emanata, perche', a parte l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del legislatore, proveniente da una fonte sopraordinata, com'e' la Costituzione, precede e condiziona la sua attivita'. Il compito affidato alla Corte, tuttavia, non puo' spingersi al di la' della determinazione del criterio generale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione: compete invece al giudice di merito procedere all'applicazione del criterio stesso ai casi concreti, in base alla valutazione di tutti gli elementi che, nelle singole situazioni, concorrono a far decidere circa l'appartenenza a categorie per le quali il riconoscimento del diritto all'astensione collettiva dal lavoro rischi di compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte