Sentenza 31/1969 (ECLI:IT:COST:1969:31)
Massima numero 14378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
27/02/1969; Decisione del
27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/69 C. SCIOPERO - LIMITI SOGGETTIVI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 31/69 C. SCIOPERO - LIMITI SOGGETTIVI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La tesi enunciata dalle ordinanze di rimessione secondo cui l'art. 40 della Costituzione, prevedendo solo limitazioni all'esercizio del diritto, non tollera che esse si estendano alla sua titolarita', si dimostra inesatta sulla base dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate alle prime. Infatti, una volta ammesso, com'e' indubbio, che la liberta' di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di liberta' di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre liberta' costituzionalmente garantite, com'e' quella consentita a quanti non aderiscono allo sciopero, di continuare nel loro lavoro, o altri diritti ugualmente protetti, quale quello di poter continuare a fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza pubblica senza che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad occupazioni abusive, se ne deve dedurre che, gia' pur sotto questo circoscritto punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto in parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare il rispetto degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da scioperanti indotti a sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o violenze, e rispetto a cui si rende indispensabile l'impiego di congrui mezzi di prevenzione e di repressione. Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze garantiste quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrita' della vita e della personalita' dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato. Cfr.: 123/1962, 124/1962.
La tesi enunciata dalle ordinanze di rimessione secondo cui l'art. 40 della Costituzione, prevedendo solo limitazioni all'esercizio del diritto, non tollera che esse si estendano alla sua titolarita', si dimostra inesatta sulla base dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate alle prime. Infatti, una volta ammesso, com'e' indubbio, che la liberta' di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di liberta' di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre liberta' costituzionalmente garantite, com'e' quella consentita a quanti non aderiscono allo sciopero, di continuare nel loro lavoro, o altri diritti ugualmente protetti, quale quello di poter continuare a fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza pubblica senza che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad occupazioni abusive, se ne deve dedurre che, gia' pur sotto questo circoscritto punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto in parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare il rispetto degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da scioperanti indotti a sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o violenze, e rispetto a cui si rende indispensabile l'impiego di congrui mezzi di prevenzione e di repressione. Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze garantiste quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrita' della vita e della personalita' dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato. Cfr.: 123/1962, 124/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte