Sentenza 32/1969 (ECLI:IT:COST:1969:32)
Massima numero 14382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/02/1969; Decisione del
27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/69 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - DISCREZIONALITA' LIMITATA E RIVOLTA AL CONSEGUIMENTO DI FINI PER I QUALI LA LEGGE L'HA CONFERITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/69 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - DISCREZIONALITA' LIMITATA E RIVOLTA AL CONSEGUIMENTO DI FINI PER I QUALI LA LEGGE L'HA CONFERITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', con una disparita' di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.
Discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', con una disparita' di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte