Sentenza 32/1969 (ECLI:IT:COST:1969:32)
Massima numero 14382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  27/02/1969;  Decisione del  27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14383  14384


Titolo
SENT. 32/69 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - DISCREZIONALITA' LIMITATA E RIVOLTA AL CONSEGUIMENTO DI FINI PER I QUALI LA LEGGE L'HA CONFERITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', con una disparita' di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte