Sentenza 32/1969 (ECLI:IT:COST:1969:32)
Massima numero 14383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  27/02/1969;  Decisione del  27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14382  14384


Titolo
SENT. 32/69 B. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - ELENCO DELLE CATEGORIE DI PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE - APPARTENENZA AD ESSE DEL SOGGETTO - INSUFFICIENZA - APPREZZAMENTO ULTERIORE DELLA PERICOLOSITA' SPECIFICA DESUMIBILE DAL COMPORTAMENTO - ACCERTAMENTO DI MERITO SINDACABILE IN SEDE GIURISDIZIONALE.

Testo
L'appartenenza alla categoria di persone pericolose e' condizione necessaria ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione: in concreto tali misure possono essere adottate soltanto attraverso un apprezzamento di merito, diretto ad accertare la sussistenza degli estremi per l'applicazione di una norma di legge (maggior grado di pericolosita' effettiva ed attuale delle persone prevenute), apprezzamento che, pur concretandosi in un potere discrezionale, ai fini della legittimita' del suo esercizio e' soggetto al controllo del giudice, il quale sicuramente si estende alla irrazionalita', alla imparzialita' ed alla parita' di trattamento (v. sentenze nn. 23/1964 e 68/1964).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte