Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens prima modificativo e poi abrogativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi da 361 a 365 (quest'ultimo come modificato dall'art. 9-bis del d.l. n. 135 del 2018), nonostante che, dopo la proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate abbiano subito numerose modifiche, fino ad essere espressamente abrogate dall'art. 1, comma 148, della legge n. 160 del 2019, nessuna delle modifiche intervenute è tale da indurre a ritenere cessata la materia del contendere. Il carattere non satisfattivo delle modifiche apportate, prima dell'intervenuta abrogazione, alle norme impugnate, che potrebbero comunque aver trovato applicazione, impone infatti una valutazione nel merito delle questioni; inoltre, la natura innovativa delle richiamate modifiche normative impedisce di estendere il giudizio alle medesime.