Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata violazione delle procedure relative all'approvazione delle leggi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, non prevede alcun coinvolgimento della regione interessata nella fase di approvazione parlamentare dell’intesa. Qualora le Camere intendano apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura; inoltre, l’art. 116, terzo comma, Cost. garantisce l’autonomia regionale con lo strumento dell’intesa e la leale collaborazione non condiziona il procedimento legislativo se non nei casi specificamente previsti. Infine, la legge ordinaria non può regolare il procedimento legislativo, che è oggetto riservato alla autonomia regolamentare delle Camere dagli artt. 64, primo comma, e 72, primo comma, Cost.