Ragionevolezza (principio di) - In genere - Possibile lesione - Irrazionalità intra legem, quale intrinseca contraddittorietà tra finalità perseguita dal legislatore e disposizione chiamata a realizzarla - Giudizio incentrato sull'apprezzamento di conformità tra la regola e la 'causa' normativa che la sorregge - Necessità di verificare la proporzionalità delle scelte volte al bilanciamento tra due diritti a confronto. (Classif. 209001).
Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere. (Precedenti: S. 195/2022 - mass. 45011; S. 125/2022; S. 6/2019 - mass. 42180; S. 416/2000).
Qualora il legislatore abbia inteso contemperare due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 5/2023; S. 188/2022 - mass. 45037; S. 20/2019 - mass. 42503; S. 1/2014 - mass. 37583).