Sentenza 87/2026 (ECLI:IT:COST:2026:87)
Massima numero 47504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  13/04/2026;  Decisione del  13/04/2026
Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47499  47500  47501  47502  47503


Titolo
Processo penale – Giudizio abbreviato – Sentenza di condanna non appellata dall’imputato o dal suo difensore – Conseguente riduzione di pena da parte del giudice dell’esecuzione – Possibilità, per lo stesso giudice, di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la pena ridotta rientri nei limiti di legge previsti e ricorrano gli ulteriori presupposti – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo – Esclusione alla stregua di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina censurata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199011)

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbero che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ne ricorrano gli ulteriori presupposti. Alla luce dei principi affermati nella sentenza costituzionale n. 208 del 2024 e ribaditi da una recente pronuncia della Cassazione, successiva all’ordinanza di rimessione, l’interpretazione costituzionalmente orientata che il rimettente ritiene preclusa è invece possibile e in concreto praticabile. La misura della pena decisiva ai fini del rispetto dei limiti edittali di accesso, nella specie, alle pene sostitutive è – secondo una regola di sistema vigente nel nostro ordinamento – solo quella determinata all’esito di tutti i criteri di “commisurazione in senso lato”, comprese le riduzioni connesse alla scelta del rito. Ove, quindi, la pena finale, come rideterminata dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’ulteriore riduzione di un sesto, rientri nei limiti di legge, non può essere precluso al medesimo giudice operare anche la sostituzione. Tale interpretazione non è impedita, in questo caso, né dal testo della legge, né dal diritto vivente, né dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, poiché al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, “impliciti”, che derivano dalla nuova determinazione della pena. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46451, 46452).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 442  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 676  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6