Sentenza 32/1969 (ECLI:IT:COST:1969:32)
Massima numero 14384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/02/1969; Decisione del
27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/69 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - DISCREZIONALITA' NON SCONFINANTE IN ARBITRIO - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/69 C. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - POTERE DEL QUESTORE DI DIFFIDARE PERSONE CHE SI PRESUMONO PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - DISCREZIONALITA' NON SCONFINANTE IN ARBITRIO - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 27.12.1956, n. 1423, le quali conferiscono al questore il potere discrezionale di adottare misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', non violano il principio della riserva di legge proclamato sull'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto tale discrezionalita' non significa arbitrio, perche' deve esercitarsi dalla autorita' amministrativa nell'ambito delle norme che la regolano e per il conseguimento dei fini voluti dalla legge e, come tale, e' sindacabile nella competente sede giurisdizionale. Escluso il presupposto dell'arbitrarieta' dei poteri attribuiti al questore, la questione di legittimita' costituzionale delle richiamate norme risulta infondata.
Le norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 27.12.1956, n. 1423, le quali conferiscono al questore il potere discrezionale di adottare misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', non violano il principio della riserva di legge proclamato sull'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto tale discrezionalita' non significa arbitrio, perche' deve esercitarsi dalla autorita' amministrativa nell'ambito delle norme che la regolano e per il conseguimento dei fini voluti dalla legge e, come tale, e' sindacabile nella competente sede giurisdizionale. Escluso il presupposto dell'arbitrarieta' dei poteri attribuiti al questore, la questione di legittimita' costituzionale delle richiamate norme risulta infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Altri parametri e norme interposte