Sentenza 33/1969 (ECLI:IT:COST:1969:33)
Massima numero 14385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
27/02/1969; Decisione del
27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/69. CONTRATTI COLLETTIVI - DELEGAZIONE DISPOSTA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE IN MATERIA DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, NORME PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI, ART. 1; D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 868, NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCIE DI ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA E PESARO, ART. 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959).
SENT. 33/69. CONTRATTI COLLETTIVI - DELEGAZIONE DISPOSTA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE IN MATERIA DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, NORME PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI, ART. 1; D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 868, NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCIE DI ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA E PESARO, ART. 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959).
Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edili ed affini della provincia di Macerata, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/1963.
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edili ed affini della provincia di Macerata, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 0